Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 31
Commissione centrale tecnica - Costituzione
In vigore dal 23 mar 1956
La Commissione centrale tecnica è composta:
dai presidenti delle Commissioni tecniche costituite presso l'UNI e presso gli Enti federati;
da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti del Ministero dei trasporti (uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui alle lettere c), d), e), g), h), i) dell';
da un rappresentante del Comitato-elettrotecnico italiano;
dagli esperti nominati dal Consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque;
dai presidenti dei Comitati di revisione norme previsti dall' costituiti presso l'UNI e presso gli Enti federati o, in mancanza di detti Comitati di revisione, dai direttori tecnici degli Enti stessi.
La Commissione centrale tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente e due vice presidenti, i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il presidente ed i due vice presidenti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo; il presidente la parte di diritto anche della Giunta esecutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-31