Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 32

Commissione centrale tecnica - Attribuzioni

In vigore dal 23 mar 1956
La Commissione centrale tecnica ha le seguenti attribuzioni: a) elabora le direttive di carattere generale annuali circa i lavori d'unificazione in armonia con l'; b) si tiene al corrente dei lavori svolti dalle singole Commissioni tecniche e, quando lo ritenga opportuno, interviene per coordinarne l'attività; c) indirizza alle competenti Commissioni tecniche le richieste di esecuzione di studi e lavori di unificazione che fossero giunte all'UNI; d) delibera sui progetti di unificazione che vengono presentati o predisposti dalle singole Commissioni tecniche, previo controllo del Comitato di revisione e specifica se l'unficazione abbia carattere: sperimentale, raccomandato o impegnativo; e) interviene nella trattazione in linea tecnica delle questioni di unificazione in cui siano cointeressati altri Enti nazionali od esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-32

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