Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 32
Commissione centrale tecnica - Attribuzioni
In vigore dal 23 mar 1956
La Commissione centrale tecnica ha le seguenti attribuzioni:
a) elabora le direttive di carattere generale annuali circa i lavori d'unificazione in armonia con l';
b) si tiene al corrente dei lavori svolti dalle singole Commissioni tecniche e, quando lo ritenga opportuno, interviene per coordinarne l'attività;
c) indirizza alle competenti Commissioni tecniche le richieste di esecuzione di studi e lavori di unificazione che fossero giunte all'UNI;
d) delibera sui progetti di unificazione che vengono presentati o predisposti dalle singole Commissioni tecniche, previo controllo del Comitato di revisione e specifica se l'unficazione abbia carattere: sperimentale, raccomandato o impegnativo;
e) interviene nella trattazione in linea tecnica delle questioni di unificazione in cui siano cointeressati altri Enti nazionali od esteri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-32