Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 37

Procedura di approvazione delle unificazioni UNI

In vigore dal 23 mar 1956
I progetti di unificazione elaborati dalle singole Commissioni tecniche dell'UNI saranno sottoposti per il controllo al Comitato di revisione norme dell'UNI stesso. Successivamente gli stessi progetti di unificazione possono essere sottoposti, a cura dell'UNI, ad inchiesta pubblica. Le eventuali osservazioni e proposte, che risulteranno dall'inchiesta, saranno rese note alla Commissione, tecnica competente ed ai Comitato di revisione per la redazione finale. Successivamente le norme, elaborate con le modalità previste dai comma precedenti, saranno sottoposte per la delibera alla, Commissione centrale tecnica ed all'approvazione del presidente dell'UNI.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-37

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