Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 39
uffici
In vigore dal 23 mar 1956
Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente è preposto un direttore coadiuvato da uno o più vice direttori.
Spetta al direttore di curare, secondo le direttive del presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e di provvedere all'organizzazione ed al regolare funzionamento degli uffici e servizi.
Gli uffici dell'UNI provvedono al lavoro di segreteria per la Commissione centrale tecnica e per le singolo Commissioni tecniche costituite presso l'UNI. Possono inoltre, a richiesta di Enti federati e previo accordo, provvedere a lavori di segreteria per conto degli Enti predetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-39