Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 39

uffici

In vigore dal 23 mar 1956
Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente è preposto un direttore coadiuvato da uno o più vice direttori. Spetta al direttore di curare, secondo le direttive del presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e di provvedere all'organizzazione ed al regolare funzionamento degli uffici e servizi. Gli uffici dell'UNI provvedono al lavoro di segreteria per la Commissione centrale tecnica e per le singolo Commissioni tecniche costituite presso l'UNI. Possono inoltre, a richiesta di Enti federati e previo accordo, provvedere a lavori di segreteria per conto degli Enti predetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo