Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 35
Coordinamento dei lavori delle Commissioni tecniche
In vigore dal 23 mar 1956
Le Commissioni tecniche predispongono i loro programmi di lavoro, e ne informano la Commissione centrale tecnica che dovrà, altresì, essere tenuta informata sullo sviluppo successivo dei lavori stessi.
Quando i lavori in programma interessano più Commissioni tecniche, la Commissione centrale tecnica provvede al coordinamento di detti lavori, procedendo eventualmente alla costituzione di Commissioni miste aventi carattere provvisorio.
Analogamente si provvede tutte le volte che la necessità di coordinamento si manifesti durante il corso dei lavori di unificazione presso le singole Commissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-35