Art. 1
In vigore dal 23 mar 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del Codice civile;
Vista la legge n. 1078 del 3 novembre 1954, con la quale l'Ente Nazionale per l'applicazione dell'Industria - UNI - riconosciuto con regio decreto del 18 luglio 1930, n. 1107, è stato soppresso;
Vista la domanda in data 31 ottobre 1954, con la quale il presidente dell'Associazione denominata Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, in vista dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo - rogito in Milano il 26 gennaio 1953, notar Pietro Maissen, rep. n. 163514, raccolta n. 6989 - richiede che venga conferita la personalità giuridica all'Associazione medesima;
Visto lo schema dello statuito proposto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, composto di 43 articoli, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1955
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-rd-1