Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 12
Definizioni
In vigore dal 23 mar 1956
Il patrimonio dell'UNI è costituito:
a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fili dell'UNI;
c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.
Gli introiti dell'UNI sono costituiti:
a) dalle rendite del suo patrimonio;
b) dalle quote sociali annue;
c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;
d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti l'unificazione.
L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-12