Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 12

Definizioni

In vigore dal 23 mar 1956
Il patrimonio dell'UNI è costituito: a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore; b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fili dell'UNI; c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente. Gli introiti dell'UNI sono costituiti: a) dalle rendite del suo patrimonio; b) dalle quote sociali annue; c) dal provento della vendita delle pubblicazioni; d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti l'unificazione. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-12

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