Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 8
Contributi
In vigore dal 23 mar 1956
I soci effettivi, benemeriti, fondatori ed Enti federati, di cui all' versano all'UNI un contributo di iscrizione una volta tanto ed un contributo annuale, ciascuno costituito da un numero di quote di L. 5000 cadauna, convenuto tra il Consiglio direttivo dell'UNI ed il socio.
Per i soci aderenti, il contributo d'iscrizione e quello annuo sono di L. 500 cadauno.
La misura della quota unitaria dei contributi può essere variata con deliberazione di carattere generale del Consiglio direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
I contributi annuali dei soci effettivi possono essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio; i contributi annuali dei soci aderenti devono essere versati entro il 31 gennaio.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-8