Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 5

Soci onorari, benemeriti e fondatori

In vigore dal 23 mar 1956
Possono fai parte dell'UNI, in qualità di soci onorari, le persone che abbiano acquistato notorietà per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo dell'unificazione, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Ente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-5

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