Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 3
Soci effettivi: requisiti
In vigore dal 23 mar 1956
Possono far parte dell'UNI in qualità di soci effettivi:
a) gli enti pubblici e le aziende interessate all'azione di unificazione nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti;
b) le associazioni di categoria interessate all'azione di unificazione;
c) gli enti tecnici, scientifici e di istruzione, professionali, economici;
d) le imprese industriali e commerciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-3