Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 3

Soci effettivi: requisiti

In vigore dal 23 mar 1956
Possono far parte dell'UNI in qualità di soci effettivi: a) gli enti pubblici e le aziende interessate all'azione di unificazione nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti; b) le associazioni di categoria interessate all'azione di unificazione; c) gli enti tecnici, scientifici e di istruzione, professionali, economici; d) le imprese industriali e commerciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-3

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