Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 4

Enti federali

In vigore dal 23 mar 1956
Prendono il nome di Enti federati le organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attività di unificazione, ciascuno per il settore di sua competenza, ed in armonia con gli scopi e con la procedura specificati nel presente statuto. È ammesso un solo Ente foderato per ciascun settore di unificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-4

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