Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 9
Doveri dei soci
In vigore dal 23 mar 1956
I soci dell'UNI sono tenuti:
a) all'osservanza delle unificazioni, in relazione al carattere ad esse attribuito dalla classifica di cui all', ed altresì ad adoperarsi per la diffusione e l'applicazione delle norme di unificazione;
b) a segnalare all'UNI eventuali impedimenti all'osservanza di talune unificazioni;
c) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di unificazione, tutte le volte che, in considerazione della, loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-9