Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 10
Diritti dei soci
In vigore dal 23 mar 1956
I soci dell'UNI hanno diritto:
a) di intervenire all'assemblea, in conformità alle norme di cui agli e seguenti;
b) di consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca, le tabelle e le unificazioni in genere, nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi dell'UNI.
I soci effettivi hanno inoltre il diritto di usufruire, nell'acquisto delle tabelle e delle altre pubblicazioni edite direttamente dall'UNI, degli sconti stabiliti dal Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-10