Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 7
Procedura per l'ammissione
In vigore dal 23 mar 1956
Chi intenda far parte dell'UNI deve farne domanda al presidente.
La presentazione della domanda importa di per sè l'accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'UNI.
Nella domanda dev'essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.
Gli enti pubblici, le aziende, le associazioni di categoria, gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, e le imprese industriali e commerciali, di cui all', sono ammessi quali soci effettivi dietro, loro domanda, senza il concorso di alcuna formalità, salvo il disposto dell'.
Le domande di ammissione quali Enti federati all'UNI devono essere corredate:
a) dall'elenco delle amministrazioni, associazioni di categoria federazioni e confederazioni, enti, istituti ed imprese che concorrono al mantenimento dell'Ente;
b) dalla copia dello statuto o dei regolamenti dai quali risultino determinati gli scopi, il settore di competenza e la procedura di svolgimento dei lavori, in armonia con le norme del presente statuto.
Le domande, ad eccezione di quelle presentato dai richiedenti ammessi quali soci effettivi dell'UNI senza il concorso di alcuna formalità, sono affisse all'albo, presso la sede dell'UNI per 30 giorni, trascorso il quale termine il presidente le sottopone al Consiglio direttivo e comunica quindi al richiedente le deliberazioni adottate circa l'ammissione.
Contro la denegata ammissione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro il termine di 15 giorni.
Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-7