Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 19

Diritto di voto

In vigore dal 23 mar 1956
Nelle votazioni in assemblea ogni socio effettivo, benemerito, fondatore ed Ente federato ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'. In nessun caso, un socio può, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore al 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'assemblea. I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-19

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