Art. 19 · Diritto di voto
Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 19

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Diritto di voto

In vigore dal 23 mar 1956
Nelle votazioni in assemblea ogni socio effettivo, benemerito, fondatore ed Ente federato ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'. In nessun caso, un socio può, indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore al 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'assemblea. I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-19