Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 17

Validità delle deliberazioni

In vigore dal 23 mar 1956
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti all'assemblea stessa. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per i casi di cui agli del presente statuto l'assemblea deva ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti prescritti negli articoli medesimi. Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-17

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