Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI
Art. 21
Deliberazioni per referendum
In vigore dal 23 mar 1956
L'assemblea può deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo che non siano attinenti alla materia di cui agli .
Per la validità delle deliberazioni per referendum è necessario che pervenga il voto di tanti soci che dispongano di almeno la metà del numero complessivo dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo le disposizioni del presente statuto per le quali sia richiesto l'intervento di tanti soci che dispongano di un maggior numero di voti.
Nelle votazioni per referendum le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'.
Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Collegio dei revisori dei conti, che redigerà verbale delle relative operazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-21