Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI

Art. 42

Scioglimento dell'UNI

In vigore dal 23 mar 1956
La proposte di scioglimento dell'UNI saranno prese in considerazione dall'assemblea se siano deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voli spettanti a tutti i soci. Perché la deliberazione dell'assemblea possa essere valida, sono necessari i 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci. Deliberato lo scioglimento dell'UNI, l'assemblea procederà immediatamente alla nomina di due o più commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i soci. I beni che resideranno dalla liquidazione saranno devoluti in conformità alle deliberazioni adottate al riguardo dall'assemblea o, in mancanza, secondo le norme dell' del Codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-09-20;1522#art-sde-42

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