Titolo VI

Art. 58

In vigore dal 14 set 1955
L' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per il trasporto di merci è accordata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte di comprovata, idoneità tecnica, morale e finanziaria, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni Provincia. Le eventuali istruzioni del Ministro per i trasporti, dirette a determinare i documenti da esibirsi da parte dei richiedenti e le modalità da seguire, saranno emanate con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta, Ufficiale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-58

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