Titolo VI
Art. 60
In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:
"Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diversa;
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi.
Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive".
Il quarto comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:
"Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni".
Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-60