Titolo II›Capo I
Art. 7
In vigore dal 30 nov 1980
L'art. 108 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri...".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione della dizione ", in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-7