Titolo II›Capo I
Art. 2
In vigore dal 14 set 1955
L' del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.
Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui è stata presentata la domanda".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-2