Titolo I
Art. 1
In vigore dal 14 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l' della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i trasporti e con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-1