Titolo VI
Art. 57
In vigore dal 14 set 1955
Il primo ed il terzo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sono sostituiti dai seguenti, "Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi delle successive disposizioni.
L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-57