Titolo VI

Art. 59

In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed è rinnovabile. L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La deliberazione di cui al precedente comma è soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-59

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