Titolo V
Art. 54
In vigore dal 14 set 1955
L' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:
"È nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorità concedente.
La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-54