Titolo V
Art. 53
In vigore dal 14 set 1955
L' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:
"Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze.
Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-53