Titolo IV
Art. 31
In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-31