Titolo IV
Art. 30
In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare può ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, la autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-30