Titolo IV

Art. 35

In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dai seguente: "Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennità per l'imposizione della servitù, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuto che nessuna ragione di interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori. In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennità, se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumità, il presidente della giunta provinciale o il sindaco rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall' della legge. Se, invece, la contestazione cade sulla modalità dell'impianto e dell'occupazione, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, sentiti l'ufficio delle miniere ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, e, ove li riconosca non fondati, autorizza la esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di esperimentare a difesa dei propri diritti. Se per l'impianto delle funicolari debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco deve promuovere il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-35

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