Titolo IV

Art. 40

In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, sui richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-40

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