Titolo IV

Art. 43

In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dello Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-43

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