Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-41