Titolo V

Art. 45

In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-45

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