Titolo IV

Art. 42

In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumità, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può ordinarne la sospensione. Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio. Negli altri casi può consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite. Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non può essere riattivato se l'atente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato già accertato. Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune può farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici. Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio può essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque. Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, però, le Amministrazioni suddette".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-42

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