Titolo V

Art. 46

In vigore dal 14 set 1955
Il secondo e terzo comma dell' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora, la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune; b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporto in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario e con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a); c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti. Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe. Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate. Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentali o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-46

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