Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 14 set 1955
Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a fini di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.
Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del telefono o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-44