Titolo V

Art. 47

In vigore dal 14 set 1955
Il terzo comma dell' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-47

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