Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Quando i provvedimenti di sicurezza, adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-37