Art. 37
Titolo IV

Art. 37

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In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Quando i provvedimenti di sicurezza, adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-37