Titolo IV

Art. 36

In vigore dal 14 set 1955
L'ultima parte del primo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-36

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