Titolo IV

Art. 32

In vigore dal 14 set 1955
L'ultimo comma dell' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Per assicurare il pagamento delle indennità, il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-32

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