Capo II
Art. 27
In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all' della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-27