Titolo III›Capo I
Art. 22
In vigore dal 14 set 1955
All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è aggiunto il seguente comma:
"Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della Provincia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-22