Titolo IIICapo I

Art. 22

In vigore dal 14 set 1955
All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è aggiunto il seguente comma: "Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della Provincia".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo