Capo II

Art. 19

In vigore dal 14 set 1955
Il primo e il secondo comma dell' del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di filovie sono accordate: a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune; b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione se trattasi di filovie che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o colleghino un Comune col proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse; c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità quando provenga dal Ministero dei trasporti. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o del sindaco la dichiarazione di pubblica utilità è emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal prefetto della Provincia".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-19

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