Titolo III›Capo I
Art. 20
In vigore dal 14 set 1955
L' della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente:
"Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.
Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione è accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.
Qualora la linea si svolga tra più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
Qualora la linea si estenda al territorio di più Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-20