Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-34