Art. 34
Titolo IV

Art. 34

34 / 71
In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinché gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-34