Art. 41
Titolo IV

Art. 41

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In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-41